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Mercato Libero

Cos'è il Mercato Libero?

In Italia, come nel resto dei Paesi dell'Unione Europea, ogni consumatore può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità.

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Chi esercita questo diritto entra nel mercato libero, dove è il cliente a decidere venditore o tipo di contratto e quando eventualmente cambiarlo, scegliendo l'offerta che ritiene più interessante e conveniente.

Cosa occorre fare per cambiare venditore Energia Elettrica e/o Gas ?

Per procedere al cambio venditore energia elettrica e/o Gas - switching della fornitura energia elettrica e/o Gas - è sufficiente sottoscrivere un contratto con un nuovo fornitore. Puoi chiedere informazioni ai nostri Consulenti:

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I Dati necessari per procedere al cambio Fornitore sono:

  • Nome, Cognome e Codice Fiscale;

  • Dati Fornitura: Indirizzo di ubicazione, Codice POD e/o PDR;

  • Recapito telefonico e indirizzo email attivi;

  • IBAN per eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti.

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Il cambio fornitore è gratuito, non esistono penali per il recesso dal precedente fornitore né vincoli contrattuali con il fornitore di energia elettrica e gas e viene effettuato senza interruzioni dell'erogazione del servizio.

Quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo venditore?

Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi.
I cambi venditore vengono eseguiti di norma il 1° giorno di ogni mese. Se il nuovo venditore attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese.

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Ad esempio, per ottenere il cambio venditore il 1° febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio. Se questo termine viene superato, lo switching slitterà al 1° marzo.

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Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, la procedura di switching viene avviata solo dopo che siano trascorsi i 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.

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La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.

È possibile richiedere l'esecuzione anticipata del contratto?

In occasione della stipula di un contratto da parte di un Cliente finale domestico è possibile richiedere l’attivazione della fornitura prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, (14 gg dalla conclusione del contratto).

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Le procedure per l’attivazione della fornitura potranno essere pertanto avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento (14 gg dalla conclusione del contratto).

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Qualora venga esercitato il ripensamento dopo aver fatto richiesta dell’esecuzione anticipata, il Venditore potrà richiedere:

  • il pagamento dei corrispettivi previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura, qualora sia possibile annullare la richiesta di avvio fornitura;

  • tutti i corrispettivi indicati nel contratto, calcolati fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile annullare la richiesta di avvio della fornitura.

Il Cambio fornitore comporta un'interruzione dell'erogazione di Gas e/o
Energia Elettrica?

No, il cambio fornitore non comporta interruzione della fornitura di energia elettrica e/o Gas.

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Energia elettrica e Gas sono erogati attraverso l'infrastruttura del Distributore Locale, pertanto il fornitore uscente è tenuto a garantire l'erogazione del servizio fin quando non sarà subentrato il nuovo fornitore.

Mercato Libero

Tariffe

Sono previste differenze di corrispettivo per le forniture di Energia Elettrica e Gas Naturale delle abitazioni di residenza?

Per le utenze elettriche sono previste agevolazioni nei corrispettivi delle forniture ubicate presso l'abitazione di residenza. L'applicazione di tali agevolazioni è subordinata all'acquisizione, da parte del Venditore, di apposita autocertificazione di residenza, resa dal titolare del contratto.

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La modulistica può essere inoltre richiesta:

 

Per le utenze Gas, la distinzione tra abitazione di residenza e abitazione diversa dalla residenza non comporta alcuna diversificazione corrispettivoria.

Tariffe

Agevolazioni Aliquote IVA

È possibile richiedere sulla propria fornitura di energia elettrica e gas naturale l’applicazione dell’agevolazione fiscale ai fini IVA?

È prevista l'applicazione dell'aliquota Iva al 10% nel caso di FORNITURE energia elettrica ASSERVITE A strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (es. caserme, scuole non a fini di lucro es. scuole pubbliche), asili (non a fini di lucro es. scuole pubbliche), case di riposo, conventi, orfanotrofi, carceri). Imprese agricole e manifatturiere (oltre alle imprese poligrafiche, editoriali, estrattive) per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99, uso pertinenziale - garage - locali asserviti all'abitazione principale, energia elettrica utilizzata come POMPA di CALORE ad uso domestico.

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Nella recente risposta ad interpello n. 142 del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha specificato l'aliquota IVA applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali: trattandosi di condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali, si applica l'aliquota IVA ridotta del 10% di cui al primo periodo del n. 103) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. L'accesso all'agevolazione è subordinato al rilascio di apposita dichiarazione attestante il sussistere dei requisito di legge da parte dell'Amministratore di Condominio.

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È prevista la non imponibilità iva per FORNITURE ELETTRICHE destinate a: rappresentanze diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute, Forze Armate, ecc.).

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È prevista l'applicazione dell'aliquota iva al 10% nel caso di FORNITURE GAS utilizzate nell'ambito di :(Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A Parte III n. 103 e n. 127-bis del D.P.R. 633/72) attività di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; destinato a essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.

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È prevista la non imponibilità iva per FORNITURE GAS destinate a: rappresentanze diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute, Forze Armate, ecc.).

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La modulistica può essere inoltre richiesta:

Agevolazioni

Agevolazioni / Esenzioni Accise

Sono previste altre agevolazioni od esenzioni per le utenze Gas?

L’Art. 26 del TUA, integrato con l’Allegato I e la Tabella A, stabilisce le aliquote da applicare, le agevolazioni e le esenzioni sui consumi di gas naturale. Sono previste specifiche agevolazioni per i consumi di Gas Naturale diversi da quelle previste per gli Usi Civili.

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a) Aliquota ridotta per usi industriali:

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  • impieghi del gas naturale, destinato alla combustione in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali e agricole;

  • impieghi nel settore alberghiero;

  • nel settore della distribuzione commerciale;

  • negli esercizi di ristorazione;

  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;

  • nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;

  • anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

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L’aliquota agevolata è dello 0,012498 €/mc, di gran lunga più conveniente rispetto a quella per gli “usi civili”. Inoltre, i clienti che consumano annualmente più di 1.200.000 mc, hanno diritto ad una riduzione del 40% sia dell’Accisa che dell’Addizionale Regionale, che porta l’aliquota di Accisa a 0,0074988 €/mc (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

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b) Aliquota ridotta per usi per autotrazione

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Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai”. L’aliquota di Accisa da applicare è 0,00331 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva.

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c) Aliquota ridotta per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica

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Il Gas Naturale utilizzato per la produzione di Energia Elettrica ha diritto ad un’aliquota d’Accisa agevolata è 0,0004493 €/mc.
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato e non è sottoposta ad Addizionale Regionale ai sensi del D.L. 15 settembre 1990 n. 261 convertito dalla L. 12 novembre 1990 n. 331.
Gli utenti rientranti in questa categoria devono presentare mensilmente al fornitore di Gas Naturale una specifica dichiarazione nella quale indica i volumi utilizzati per la produzione di Energia Elettrica (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

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d) Sono inoltre previste riduzioni per i consumi di Gas Naturale impiegato:

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  • negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi come previsto dal punto 10 della Tabella A del T.U.A.;

  • aliquota da applicare 0,01173 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà);

  • gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali per gli usi di riscaldamento come previsto dal punto 16 bis della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01166 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).

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e) Esenti da Accisa

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Ai sensi dell’Art. 17 comma 1 e della Tabella A del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • a essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute e membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

  • alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;

  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

  • alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori;

  • impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento;

  • impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici;

  • impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;

  • prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;

  • sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati;

  • produzione di magnesio da acqua di mare;

  • prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi;

  • usi interni di raffineria (Art. 22 del T.U.A.);

  • prodotti destinati ad essere impiegati nell'esportazione, vendita a clienti UE ed Extra UE. (Art. 1 comma 3 lettera a del T.U.A).

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f) Esclusi da Accisa (totale o parziale)

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Ai sensi dell'Art. 21 comma 13 del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esclusi dal pagamento della stessa quando sono destinati:

  • ad essere utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

  • impiegati nei processi mineralogici.

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Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo del Gas Naturale fornito indicando la tipologia di processo produttivo. Nel caso di esclusione parziale, inoltre, è necessaria: una relazione tecnica redatta da un architetto iscritto all’albo con la quale si attesti la percentuale di consumo a cui applicare le imposte o, in alternativa, la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.

Sono previste altre agevolazioni od esenzioni per le utenze Energia Elettrica?

a) Esenti da Accisa

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  • utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;

  • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con Potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

  • utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

  • impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

  • consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con Potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh.

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Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’Accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi:

  • nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; 

  • a organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

  • alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;

  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

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b) Esclusi da Accisa (totale o parziale)


Sono previste esclusioni al pagamento di Accisa quando si tratta di energia elettrica:

  • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento;

  • utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

  • impiegata nei processi mineralogici. 

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ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI IVA E ACCISE
Nel caso ritenga di avere diritto a una agevolazione, il cliente è tenuto a compilare debitamente in tutte le sue parti e sottoscrivere l’apposita modulistica disponibile sul sito internet allegando eventuali ulteriori documenti indicati. La documentazione dovrà essere trasmessa a uno dei recapiti indicati in calce al modulo stesso. Nessun documento dovrà essere trasmesso per le forniture di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti persone fisiche private per l’uso residenziale (esclusivamente ad uso abitativo prima e seconda casa).

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La modulistica può essere inoltre richiesta:

Esenzione Accise

Bonus Disagio Economico

Cos'è il Bonus per Disagio Economico?

Il Bonus per Disagio Economico è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.

Come si richiede il Bonus per Disagio Economico?

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda. Gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF; sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es. assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

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Al link sono disponibili gli ultimi aggiornamenti introdotti.

Quali sono i requisiti reddituali per avere diritto ai bonus per disagio economico?

  • Il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:

    • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro,

oppure

  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

oppure

  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

  • limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 è stato elevato a 15.000 euro (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) e a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (DL 30 marzo 23, n. 34)

  • uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica:

    • con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente

    • attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità.

In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità").

 

Al seguente link sono disponibili ulteriori dettagli in merito ai requisiti di accesso al bonus.

Quali requisiti deve avere la fornitura per poter beneficiare del bonus?

FORNITURA DIRETTA

La fornitura diretta elettrica e gas deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, ossia il contratto di luce e gas deve essere intestato a uno dei componenti del nucleo, indicati nella DSU. Inoltre:

 la fornitura diretta elettrica deve essere:

  • per uso domestico, 
    ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

  • attiva
    ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità;

 la fornitura diretta gas deve essere:

  • per uso domestico
    ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

  • attiva
    ossia deve essere in corso l'erogazione del servizio; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità;

  • il gas naturale deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;

  • il misuratore (contatore) del gas installato nell'abitazione non deve essere di classe superiore a G6 (la classe massima del misuratore installato per le utenze domestiche).

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FORNITURA CONDOMINIALE

La fornitura condominiale, ossia la fornitura che serve il condominio in cui si trova l'abitazione del componente del nucleo familiare ISEE, deve avere le seguenti caratteristiche:

 fornitura condominiale di gas naturale:

  • il PDR (punto di riconsegna) deve essere relativo ad un condominio in cui sono presenti unità abitative che utilizzano il gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

  • il gas deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;

  • la fornitura deve essere attiva;

  • la fornitura di gas deve essere utilizzata dal cliente domestico in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare.

Al seguente link sono disponibili ulteriori dettagli in merito ai requisiti che deve avere la fornitura per poter beneficiare del bonus (Allegato A Delibera 23 febbraio 2021 63/2021/R/com).

Qual è il valore del Bonus Elettrico e del Bonus Gas per il 2022?

L'ammontare del Bonus sociale per l’Elettrico varia a seconda del numero dei componenti della famiglia.

 

L'ammontare del Bonus sociale per il Gas è invece differenziato:

  • per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme);

  • per numero di persone residenti nell'abitazione;

  • per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località).

 

Sul sito di ARERA è possibile calcolare l'importo del bonus gas per Comune, tipologia di utilizzo del gas e numero di componenti del nucleo familiare.

 

Al seguente link sono disponibili gli ultimi aggiornamenti introdotti in merito all’ammontare delle compensazioni per i clienti in stato di disagio economico.

Cosa si intende per Cliente Diretto e Cliente Indiretto ai fini della richiesta del Bonus Gas?

Cliente Diretto è l’intestatario della fornitura di gas per la sua abitazione nella quale risiede. L’intestatario è colui che deve richiedere il bonus.


Cliente Indiretto è colui che utilizza l’impianto centralizzato condominiale di erogazione del gas ma non è l’intestatario della fornitura. Non sarà lui a dover richiedere il bonus, ma colui al quale è intestata la fornitura centralizzata. 

Perché è utile fare questa distinzione?

Nel caso di Clienti diretti, il bonus sociale gas viene attribuito come sconto in bolletta ripartito nei 12 mesi di attivazione del bonus stesso.
Nel caso di Clienti indiretti, il bonus verrà acquisito in una sola volta con un bonifico da richiedere in Posta con documento di identità valido e codice fiscale.

Come verifico che il bonus mi è stato corrisposto?

Se l'agevolazione  viene concessa, in bolletta è presente una specifica comunicazione dell'Autorità con la quale vieni comunicata la concessione del diritto. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.

Cosa succede se cambio fornitore? 

In caso di passaggio al Mercato Libero o di cambio Fornitore il bonus sociale non andrà perso; in caso di cambio fornitore nel periodo di validità del bonus (ossia a partire dalla data in cui è stato "attivato"), lo sconto previsto sarà comunque accreditato (seguendo i termini e le modalità previste).

Disagio Economico

Bonus Disagio Fisico

Cos'è il Bonus Elettrico per Disagio Fisico?

Il Bonus Elettrico per disagio fisico può essere richiesto da tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici titolari di fornitura elettrica utilizzata anche da un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

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L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011

(https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=37423).

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Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Dove si presenta la domanda?

Nulla è cambiato per quel che riguarda il Bonus Elettrico per Disagio fisico:.
La domanda va presentata al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) usando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).
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Quali documenti servono per presentare la domanda?

Per avere accesso al bonus, il cliente deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:

  • la situazione di grave condizione di salute;

  • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

  • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

  • l’indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;

  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;

  • il modulo B compilato.

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È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia elettrica). È un codice alfanumerico composto da 14 caratteri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si passa ad un altro fornitore;

  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

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Per la richiesta del bonus, non è possibile usare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

È necessario presentare l'ISEE per ottenere il bonus per gravi condizioni di salute?

No, non è richiesta la presentazione dell'ISEE.
Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.
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Quanto vale il bonus per disagio fisico?

Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.

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Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul Portale SGATE.

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Al link è possibile consultare la tabella con i valori aggiornati.

Come si riceve il bonus?

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?

Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione.
Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.

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Lo stato di avanzamento della  richiesta di bonus può essere verificato:

  • presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;

  • chiamando il Numero Verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;

  • collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it entrando nella sezione riservata "Controlla on line la tua pratica" e inserendo il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

L’erogazione del bonus può essere interrotta?

Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature non vengono più utilizzate). In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche) nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi.

È necessario presentare la domanda di rinnovo?

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

È possibile chiedere un adeguamento se vengono installate nuove apparecchiature?

Sì, si può chiedere un adeguamento sia nel caso in cui si installino nuove apparecchiature, sia nel caso in cui si debbano utilizzare quelle già presenti per un maggior numero di ore giornaliere.
È necessario presentare il modulo B barrando la voce “variazione apparecchiature”.
È sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il simulatore perché può accadere che, malgrado l’aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l’ammontare del bonus non cambi. In tale situazione il sistema SGAte non accetta la domanda di variazione e l’agevolazione in corso non subisce variazioni.
In caso di attribuzione di un diverso livello di bonus, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.

Se il cliente non usa più le apparecchiature cosa deve fare?

Il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus. Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Se cambia il fornitore di energia elettrica cosa succede?

In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.

Se cambia l'intestatario del contratto cosa succede?

Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene successivamente intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus per disagio fisico viene erogato con continuità.
Se, invece, il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa

Disagio Fisico

Morosità

Cosa succede se non si paga una bolletta Energia Elettrica/Gas entro i termini di scadenza?

ENERGIA ELETTRICA
Se il cliente non paga la bolletta energia elettrica  entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, il Venditore ha diritto di recuperare il proprio credito. Per farlo, il Venditore deve costituire in mora il cliente, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC (posta elettronica certificata), in cui devono essere indicati almeno:

  • il termine ultimo per il pagamento, e la data presa a riferimento per calcolare questo termine;

  • l'ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura;

  • le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l'avvenuto pagamento;

  • l'eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile;

  • i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;

  • se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l'invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.

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Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura. Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC). Se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza è ridotta al 15% della potenza disponibile.

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GAS NATURALE
Se il cliente non paga la bolletta Gas entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, il Venditore ha diritto di recuperare il proprio credito. Per farlo, il Venditore deve costituire in mora il cliente, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC (posta elettronica certificata), in cui devono essere indicati almeno:

  • il termine ultimo per il pagamento, e la data presa a riferimento per calcolare questo termine;

  • l'ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura;

  • le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l'avvenuto pagamento;

  • i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;

  • se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l'invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.

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Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura. Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC).

Cosa fare nel caso si riceva diffida per una o più bollette arretrate?

Qualora si riceva una diffida per una o più bollette arretrate è necessario:
a) effettuare il pagamento scegliendo una tra le  modalità previste;
b) inviare la ricevuta di pagamento alla Mail pagamenti@commercialegas.it o al Fax 0332 1880323 attivo h24.

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È possibile verificare scadenze e pagamenti direttamente dall'Area Clienti del portale. In alternativa è possibile contattare:

  • il Numero Verde 800 032 826 da rete fissa da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30, sabato (non festivo) dalle 9:00 alle 13:00;

  • il Numero Verde 800 106 538 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 19:00, sabato (non festivo) dalle 8:30 alle 12:30;

  • l'indirizzo email clienti@commercialegas.it;

  • recarsi allo sportello presente sul territorio.

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Qualora  la fornitura sia stata sospesa a causa di una o più bollette arretrate è necessario:
a) effettuare il pagamento scegliendo una tra le  modalità previste;
b) inviare la ricevuta di pagamento alla Mail pagamenti@commercialegas.it o al Fax 0332 1880323 attivo h24 indicando la dicitura "pagamento per utenza depotenziata" nell'oggetto della mail o nella copertina del fax.

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La richiesta di riattivazione è gestita in giornata se il pagamento o la ricevuta di pagamento arriva dal lunedì al sabato entro le ore 18; altrimenti la richiesta di riattivazione è gestita entro il giorno feriale successivo al suo arrivo.

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Il ripristino della potenza/riattivazione della fornitura di deve avvenire:

  • entro 1 giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì) dalla nostra richiesta al Distributore, se il contatore è telegestito;

  • entro 1 giorno feriale (dal lunedì al sabato) dalla nostra richiesta al Distributore, se il contatore non è telegestito.

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Il Venditore che riceve l'attestazione di pagamento del Cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura. Il Distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore. Il Distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.

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Attenzione! Se il  Contratto è stato chiuso, per riattivare la fornitura è necessario saldare le bollette arretrate o richiedere un nuovo contratto.
 

Morosità
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