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PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI

Addebito permanente in c/c bancario o postale (SEPA)

È possibile richiedere l’addebito permanente in conto corrente nelle seguenti modalità:

  • inviando il modulo debitamente compilato e completo del documento di identità dell’intestatario del c/c all’indirizzo clienti@commercialegas.it.

  • recandosi presso la sede di Via Damiano Chiesa, 2 – Gallarate (Va) per sottoscrivere direttamente il mandato di pagamento. L’addebito diretto verrà attivato dalla bolletta successiva alla consegna e all’assegnazione del numero di mandato da parte di Commerciale Gas & Luce Srl.

Servizio Cassa (senza commissioni – si accettano pagamenti con carta di credito, bancomat o assegni, non è disponibile il pagamento in contanti)

Presso Commerciale Gas & Luce - Uffici Commerciali

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Lunedì, Mercoledì e Venerdì - dalle 8:45 alle 16:45 (orario continuato
Martedì e Giovedì - dalle 8:45 alle 13:15 e dalle 15:00 alle 17:45

Sabato - dalle 9:30 alle 12:30 (tranne nel mese di agosto)

Servizio Postale

Presentando il bollettino allegato alla fattura presso tutti gli uffici postali

Rateizzazione dei pagamenti

Ai sensi della deliberazione 258/2015/R/com Arera, Il cliente, in caso di fatture di conguaglio particolarmente elevate rispetto alle fatture in acconto o a stima, ha il diritto di pagare il corrispettivo in più rate:

  • qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette di acconto;

  • in caso venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura per malfunzionamento dello stesso per causa non imputabile al cliente;

  • per fatture di conguaglio a seguito di lettura del gruppo di misura che, nonostante sia accessibile, non sia stato letto per una o più volte

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La richiesta di rateizzazione può essere formulata dal cliente:

  • solo per somme superiori a 50 euro;

  • con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta;

  • entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato (data di scadenza) per il pagamento della bolletta di cui si intende chiedere il pagamento rateale

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L'importo rateizzabile è suddiviso in un numero di rate costanti (al massimo sei e comunque non inferiore a due).

Pagamento e Rateizzazioni

RITARDI NEI PAGAMENTI E MANCATI PAGAMENTI

Il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza indicata in bolletta. Se il pagamento avviene in data successiva alla scadenza, l’Arera autorizza il fornitore ad addebitare per i giorni di ritardato pagamento, per il mercato tutelato gli interessi di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE aumentato di 3,5 punti percentuali, nonché di richiedere il pagamento spese postali per l'invio del sollecito, per il mercato libero gli interessi di mora previsti dal contratto stipulato fra le parti.

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Cosa succede se non si paga la bolletta? Quando viene sospesa la fornitura per morosità?

In caso di mancato pagamento entro la scadenza indicata in bolletta, l’Arera autorizza il fornitore attivare la procedura di morosità che prevede l’invio al Cliente, a mezzo di raccomandata semplice, di una comunicazione scritta di costituzione in mora. Tale comunicazione contiene l’indicazione del termine ultimo di pagamento.

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Nella raccomandata vengono specificati:

  • le modalità con cui il cliente deve comunicare l’avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.)

  • il termine decorso il quale, in assenza del pagamento, il Fornitore invierà al distributore locale la richiesta di sospensione della fornitura

  • il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura

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Nel caso in cui perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, il Fornitore procederà a richiedere al distributore di sospendere la fornitura decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora.

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Decorsi ulteriormente 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, Commerciale Gas & Luce chiederà la cessazione amministrativa per morosità al Distributore a seguito della quale il contratto si intenderà risolto unilateralmente per inadempimento contrattuale, con la conseguente attivazione del SERVIZIO DI DEFAULT ovvero, in caso di cliente non disalimentabile, della FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA.

Quando non può essere sospesa la fornitura Gas / Energia Elettrica per morosità?

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La richiesta di sospensione della fornitura gas non può essere attivata nei casi in cui:

  • non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora e non siano state rispettate le tempistiche previste dall’Arera

  • il cliente abbia comunicato al fornitore l’avvenuto pagamento secondo una delle modalità indicate nella comunicazione di costituzione in mora

  • l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione

  • il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore competente o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi

  • il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura a cui si riferiscono le bollette non pagate (per esempio sospensione della fornitura gas in caso di mancato pagamento dell’energia elettrica, forniti dalla medesima impresa multiservizio)

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La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.

Come e in quanto tempo si può ottenere la riattivazione della fornitura Gas / Energia Elettrica sospesa per morosità?

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Per riattivare la fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al Fornitore idonea documentazione che attesti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture che hanno comportato la richiesta di sospensione nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.

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Il Fornitore, a seguito della ricezione dell’attestazione di pagamento del cliente, invierà immediata richiesta al distributore di riattivazione della fornitura.

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Il distributore è tenuto alla riattivazione della fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Fornitore. Se la richiesta di riattivazione giunge al distributore oltre le ore 18:00 nelle giornate di lunedì martedì e mercoledì, e oltre le ore 14:00 nelle giornate di giovedì e venerdì, la procedura può slittare al giorno successivo.

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Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente domestico (di norma dotato di contatore fino alla classe G6) ha diritto ad un indennizzo automatico di 35 €.

Quanto costano la sospensione e la riattivazione della fornitura per morosità?

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In caso di sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore può richiedere al cliente il pagamento del costo effettivamente sostenuto per la disattivazione e la riattivazione. Per riattivare la fornitura occorre pagare in base a un prezzario stabilito dalla concessione che regola il servizio di distribuzione e/o reso pubblico dal distributore.

Indennizzi

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Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:

  1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento (20 giorni solari dalla data di invio della comunicazione di messa in mora)

  2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata (al massimo 3 giorni lavorativi dalla data di emissione della comunicazione alla data di consegna al vettore postale)

  3. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (non prima di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo comunicato per il pagamento è possibile inoltrare richiesta di sospensione di fornitura)

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Parimenti ha diritto ad un indennizzo automatico nella misura di € 30,00 qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

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